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FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
Strada Lunetta n.5-7-9 – C.P. 29 - 46100 – Mantova
Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia
CODICE FISCALE 04415400151
Il Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi
Mantova, li 03 aprile 2020
Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP
Loro Sedi
Carissimi,
da sempre il mese di aprile ci scrolla dal grigiore invernale, si va verso il clima più favorevole, verso le giornate di maggiore luce e si intensifica la organizzazione delle e attività all’aperto, si va verso appuntamenti importanti, grandi eventi, come le stracittadine e comunque le nostre manifestazioni godono dell’interesse e partecipazione delle famiglie dei simpatizzanti che si uniscono e rafforzano la platea di chi sempre e con grande costanza è impegnato nel ludico motorio.
Oggi siamo fermi, dalle finestre delle nostre case, guardiamo lo scorrere del tempo, guardiamo l’annuario e vediamo scorrere le manifestazioni che ci hanno visto nei decorsi anni partecipi e protagonisti, guardiamo l’orizzonte vuoto, quell’orizzonte che mentre prima era occupato da una lunga gioiosa e variopinta sky line di camminatori.
Leggi tutto: 3/4 - lettera del Presidente Nazionale Alberto Guidi
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Dal Presidente Nazionale FIASP
Alberto Guidi
Avrete sicuramente tutti notato come in questi giorni e sempre in maniera più pressante si vedono scorrere immagini di persone che semplicemente camminano o che con abbigliamento tecnico sportivo fanno Jogging e queste immagine vengono associate al problema che non diminuisce l’incidenza del per contagio del coronavirus creando, nella pubblica opinione, un rapporto di causa ed effetto tant’è vero che il Ministro dello Sport ha preannunziato divieti in tale campo di attività.
Questo appello esclude con forte credo e convinzione che i nostri affiliati siano sostanzialmente coinvolti in questa problematica, FIASP nel ludico motorio ha da sempre lanciato un messaggio di fratellanza solidarietà sensibilità; nella moltitudine di tali immagini vi sarà sicuramente qualcuno che partecipa alle nostre manifestazione e questo per mero calcolo delle possibilità ma vi è e anche qualcuno che organizza una marcia autogestita con tanto di foto e picnic (uno di essi è ricoverato).
Un orribile messaggio attraversa il settore del ludico motorio che noi tutti tanto amiamo e a cui tanto di noi stessi dedichiamo. Nei contatti avuti in questi giorni con la Dirigenza Periferica, posso dire che essa condivide con la Presidenza un senso di disappunto, sofferenza, rabbia, dolorosa impotenza. Ritengo giusto che questa Federazione si appalesi e si unisca al generale quasi assordante ma non da tutti sentito appello di stare a casa.
#FIASPSTAACASA** senza distinguo ed eccezioni, lo esprime chiaramente per la sua storia, i valori della sua tradizione, la serietà ed il costante rispetto delle regole che ha sempre dimostrato.
Facciamo in modo che non continuino a scorrere immagini che, trasmettendo un senso di fanatico menefreghismo, di qualcuno, distruggano un patrimonio di tutti quelli che ci onorano della loro presenza nelle nostre manifestazioni. Non diamo il pretesto che coloro che hanno da sempre praticato, praticano e praticheranno le attività ludico motorie vengano additati come i moderni untori della peste Manzoniana.
Noi possiamo far ben poco ma impegniamoci a diffondere ai nostri amici conoscenti diciamo a noi stessi ed a tutti che FIASP sta a casa. Che FIASP esprime sofferenza solidarietà e gratitudine a chi combatte in prima linea e nel rispetto del bene supremo della vita adoperiamoci per il rispetto delle regole se vogliamo contribuire ad uscirne.
Facciamo in modo che il Secondo Raduno Nazionale dei Comitati Territoriali FIASP si possa svolgere liberamente ed i nostri vessilli, spiegati al vento, lancino un messaggio di gioia della vita che riparte e comunichino il riconoscimento ed il compenso per i sacrifici che tutti noi abbiamo sostenuto.
Il Presidente Nazionale FIASP ALBERTO GUIDI
RIF.AG/KF
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Il D.P.C.M. 4.3.2020 introduce una serie di obblighi e prescrizioni per le attività sportive validi per tutto il territorio nazionale, che vanno in parte a sostituire quanto previsto dal precedente D.P.C.M. 1.3.2020 e - nelle zone gialle e rosse - a sommarsi alle disposizioni di detto provvedimento.
Il susseguirsi delle norme legate all'evolversi dell'emergenza epidemiologica genera inevitabilmente dubbi interpretativi in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni caratterizzate da una situazione di urgenza e di eccezionalità anche a fronte dell'eterogeneità delle situazioni che i sodalizi sportivi si trovano ad affrontare nella gestione e nella programmazione delle attività.
Stante ciò, è stata pubblicata la Circolare 9/2020, a firma del Presidente Nazionale FIASP ALBERTO GUIDI, con la quale la Federazione ha disposto il blocco del Calendario Nazionale sino al 03 aprile 2020 ed i Comitati Territoriali che agiscono per conto ed in nome della Federazione sospenderanno le manifestazioni sino a tale data e terranno conto del tutto in sede di future omologazioni.
Attenzione: l'inosservanza delle prescrizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica essendo dettate per la tutela della salute pubblica e quindi per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, possono essere punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 codice penale.
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L'articolo 2 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 prevede una serie di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, a valere in generale su tutta la popolazione e per ogni attività quotidiana.
Riteniamo doveroso - al pari di sindaci e associazioni di categoria - promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1, che riportiamo:
Ricordiamo che per effetto del D.P.C.M 9 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale evitare ogni spostamento delle persone fisiche , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
#iorestoacasa
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Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.